Stato di massima pericolosità per incendi boschivi,


Stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno 16 gennaio 2022, su tutto il territorio del Piemonte.

Si avvisa la cittadinanza che la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Sistema anti incendi boschivi (A.I.B.) con determinazione n. DD 40/A1822A/2022 del 14.01.2022 avente ad oggetto: “Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte, a partire dal giorno 16.01.2022. Legge 21 novembre 2000 n. 353. Legge regionale 4 ottobre 2018 n. 15”

 HA DETERMINATO

“Lo STATO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER INCENDI BOSCHIVI, a partire dal giorno 16 gennaio 2022, su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e della legge regionale n. 15/2018.

La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione della Dirigente del Settore Sistema antincendi boschivi, al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.

A tal fine;

RENDE NOTO

In applicazione dell’art. 10 comma 7 della L.r. 15/2018;

Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell’articolo 4:

  1. a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
  2. b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall’articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
  3. c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.”

In applicazione dell’art. 13 della L.r. 15/2018;

  1. Le violazioni dei divieti di cui all’articolo 10, commi 2 e 3 e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, comma 5 comportano l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.
  2. Le violazioni di divieti e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 7, comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 10 della l. 353/2000 .
  3. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).